Art. 6.
(Sanzioni).

      1. In caso di violazione di quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge da parte degli enti e delle associazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), l'autorizzazione concessa ai suddetti soggetti è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni, l'autorizzazione è revocata.